L'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO E LE ATTIVITA' TEATRALI
Come è noto la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale in data 15.12.99 del "Regolamento
recante criteri e modalità di erogazione di contributi
in favore delle attività teatrali" ha chiuso una discussione
piuttosto sofferta durata quasi due anni, al termine
della quale non è parso vero di ottenere comunque un
riferimento preciso e stabile per i rapporti con la
pubblica amministrazione; nello stesso tempo si è dovuto
constatare che l'applicazione della norma non era così
certa come aveva pensato il legislatore, prova ne siano
le numerose richieste di chiarimenti degli stessi uffici
del ministero, le conseguenti direttive del ministro
e la casistica abbastanza numerosa e complessa fatta
emergere, sulla propria pelle, dalle categorie.
Oggi ci troviamo con uno strumento
che nel suo principio ispiratore, l'allungamento
del periodo di programmazione del lavoro artistico e
professionale da parte delle categorie e le conseguenti
certezze e garanzie da parte dell'amministrazione dello
stato, è sufficientemente condiviso dal complesso
delle categorie, mentre la sua applicazione è spesso
contestata perché, nei fatti, smentisce il suo stesso
principio ispiratore, per l'eccesso di cautele, diffidenze,
rigore ideologico - giuridico che hanno presieduto alla
sua stesura materiale.
E' appena il caso di ricordare
che sui singoli aspetti di questa normativa alcune categorie
erano state chiare nel prevedere le difficoltà che poi
abbiamo dovuto constatare e che sono le stesse che ora
esigono un ripensamento delle singole norme del regolamento.
Tutto parte dal concetto di triennalità
che, se viene accettato e condiviso, non può poi essere
smentito nella pratica quotidiana, riducendo il triennio
a una somma di annualità divise da altrettanti lucchetti,
che impediscono di operare con libertà professionale
all'interno del periodo dato. Analogamente, il maggiore
sforzo delle categorie nell'impostare il proprio lavoro
era compensato, sulla carta, da scadenze di pagamento
che avrebbero dovuto far sparire il fenomeno dell'indebitamento
con le banche e i relativi interessi passivi; mentre
si è dovuto constatare che i tempi dei finanziamenti
sono stati peggiorativi rispetto alle esperienze precedenti
e che il problema dell'allineamento dell'attività teatrale
con l'anno solare e quindi con l'anno amministrativo
dello stato è stato risolto con un brillante artificio
finanziario, che, lasciando inevasa la questione, ha
rimandato il tema, urgente e definitivo, delle risorse
necessarie per completare l'allineamento e quindi permettere
un effettivo miglioramento nei tempi di erogazione.
Entrando nello specifico, noi
pensiamo che l'articolato del regolamento può essere
mantenuto nei suoi termini generali, ma che deve essere
cambiato là dove si è costretti a constatare che l'applicazione
va contro gli scopi e i benefici che non solo le categorie,
ma la stessa amministrazione dello stato si ripromette.
Le difficoltà maggiori ( alcune
sono state risolte strada facendo, come buona parte
di quelle sulle fusioni, sui dodicesimi o la questione
della sovrapposizione delle giornate recitative) sono
venute da un fatto molto semplice: che non avendo precedenti
ci si è basati per la definizione del contributo,
ma ancora più per i parametri di attività di riferimento,
"sull'ultimo anno antecedente o sulla media degli ultimi
tre anni", ove questa risultasse più vantaggiosa. Il
legislatore intendeva più vantaggiosa ai fini del contributo,
che trascinava con sé i parametri, le categorie hanno
inteso più vantaggiosa in un equilibrato rapporto
contributo - parametri di riferimento. Il risultato
è stato che una norma, scritta per agevolare le categorie,
ha in realtà inflitto alle stesse parametri altissimi,
quando il contributo era magari di poco superiore nell'ultimo
anno, ma comportava parametri casualmente molto più
alti del normale, obbligando quindi i soggetti ad
inflazionare la propria attività per tre anni e sfuggendo
quindi al richiamo virtuoso della stessa amministrazione
che vorrebbe si facesse magari un po' meno ma un po'
meglio.
La proposta quindi è quella
che sia il soggetto a scegliere quale è più vantaggioso
tra i due termini di riferimento, in base ai propri
calcoli di fattibilità, e non gli uffici in base a un
puro calcolo aritmetico. Oppure che il riferimento al
contributo sia fatto su un calcolo aritmetico tra l'ultimo
anno e gli ultimi tre anni, ma che il riferimento per
i parametri di attività sia sempre basato sulla media
dei tre anni antecedenti, il che è professionalmente
più corretto e impedirebbe l'aggravarsi degli squilibri
già prima esistenti tra soggetto e soggetto.
Il regolamento poi chiarisce,
all'art.9, comma 3, quali sono i parametri di riferimento:
giornate lavorative, giornate recitative, oneri sociali.
Erano i termini consueti e non è parso a nessuno arduo
esplicitarli in questo modo. Nei fatti è successo che
essendo diventati termini di riferimento aritmetici
per l'attività del triennio e di ogni anno della triennalità,
nel caso in cui un soggetto ha superato ampiamente i
parametri di giornate recitative e di oneri sociali,
ma non per esempio di giornate lavorative, la macchina
amministrativa si è bloccata, minacciando sanzioni e
differendo comunque le liquidazioni. A nostro parere
il valore delle giornate lavorative è già in qualche
modo compreso negli oneri sociali, per cui sarebbe bene
ridurre i parametri alle recite e agli oneri sociali
semplicemente, o quantomeno prevedere una forma di compensazione
tra parametri. In ogni caso sarebbe più semplice, là
dove si parla di "giornate recitative", mettere "recite"
(sempre fatti salvi i minimi).
Al comma 3 dell'art. 7 si dice
che "i soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni
caso tenuti a svolgere un'attività quantitativamente
non inferiore a quella svolta per il periodo preso a
riferimento" e che " qualora tale attività abbia nel
primo e nel secondo anno del triennio una diminuzione
non superiore al 15% per ciascun anno … essa dovrà essere
comunque effettuata nella residua parte del triennio".
Anche qui ha prevalso un'applicazione aritmetica rispetto
a quella sostanziale. In qualsiasi ramo di attività
per "attività quantitativamente non inferiore" si intende
attività sostanzialmente equivalente, magari prevedendo
delle percentuali di comporto. Nel nostro caso, a tutt'oggi,
significa che un borderò in meno inficia tre anni di
attività.
La norma del 15% è stata intesa
da tutti come una norma restrittiva, ma che permetteva
di lavorare sull'arco del triennio, in tutti i sensi:
attualmente significa, alla lettera, che una diminuzione
di attività può avvenire nel primo o nel secondo anno,
ma non nel terzo, perché non può essere recuperata;
in altri termini, l'attività svolta in più nei primi
due anni non serve a recuperare un'eventuale diminuzione
nel terzo. E qui francamente non capiamo più la "ratio"
del provvedimento, che porta nei fatti a inflazionare
l'attività del terzo anno, nega il concetto stesso di
triennalità come un tutto unico e nega la stessa libera
attività imprenditoriale e creativa. Per paura di che
cosa? La nostra proposta è di portare almeno al 20%
l'oscillazione e di renderla libera su tutti e tre gli
anni, cioè di tornare a concepire, come era all'inizio,
il triennio nel suo insieme. Nel caso poi che il parametro
di riferimento di un soggetto siano i minimi, è evidente
che non si può negare a questo soggetto quello che si
riconosce a tutti gli altri: non almeno a metà del percorso,
quando tutti hanno inteso che la regola del 15 % valeva
in ogni caso.
Lo stesso concetto di validità
del periodo triennale dovrebbe valere nella considerazione
degli utili e delle perdite di bilancio, che vanno considerati
sull'arco del triennio, come tutta l'attività.
All'art.2, comma 2, "il Ministro…
dispone la ripartizione delle risorse": come in casi
analoghi, non sarebbe sbagliato inserire la frase "sentito
il Comitato per i Problemi dello Spettacolo". Inoltre
al comma 3 dello stesso articolo si potrebbero prevedere
anche le variazioni in aumento, in caso di crescita
del Fus. A questo proposito dobbiamo sottolineare un'altra
rigidità generale del regolamento, che non prevede né
rivalutazioni nel corso del triennio né specifiche e
particolari immissioni, bloccando per tre anni il sistema
teatrale.
Un'altra rigidità, che non
abbiamo peraltro ancora sperimentato nella pratica,
è quella del comma 5 dell'art. 7, là dove si parla di
"variazioni sostanziali di alcuni degli elementi artistici":
a metà triennio è chiaro che la professione teatrale
rende necessari e spesso auspicabili dei cambiamenti,
di fronte ai quali la commissione potrebbe o irrigidirsi
o dichiararsi impotente a valutare l'evolversi degli
avvenimenti (parliamo facendo salvi naturalmente i dati
quantitativi).
Nell'attuale regolamento sono
previste, al comma 1, punto l, dell'art. 1, le coproduzioni
in ambito europeo, ma non sono in nessun modo considerate
le attività recitative svolte all'estero. Ci pare un
controsenso etico prima che logico.
Un'ultima considerazione, di
carattere generale: è evidente che non c'è testo legislativo
che può reggere di fronte a una volontà amministrativa
decisa a far valere puntigliosamente la lettera e non
lo spirito della norma, magari per un giusto riflesso
di difesa. Nel riconsiderare la questione del regolamento,
riconsideriamo anche quale deve essere, da parte delle
categorie come dell'amministrazione, l'approccio più
equilibrato.
16
Luglio 2001
Fioravante
Cozzaglio