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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TEATRO PRIVATO INDIPENDENTE
A.N.T.P.I.
 



L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E LE ATTIVITA' TEATRALI


    Come è noto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 15.12.99 del "Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali" ha chiuso una discussione piuttosto sofferta durata quasi due anni, al termine della quale non è parso vero di ottenere comunque un riferimento preciso e stabile per i rapporti con la pubblica amministrazione; nello stesso tempo si è dovuto constatare che l'applicazione della norma non era così certa come aveva pensato il legislatore, prova ne siano le numerose richieste di chiarimenti degli stessi uffici del ministero, le conseguenti direttive del ministro e la casistica abbastanza numerosa e complessa fatta emergere, sulla propria pelle, dalle categorie.

    Oggi ci troviamo con uno strumento che nel suo principio ispiratore, l'allungamento del periodo di programmazione del lavoro artistico e professionale da parte delle categorie e le conseguenti certezze e garanzie da parte dell'amministrazione dello stato, è sufficientemente condiviso dal complesso delle categorie, mentre la sua applicazione è spesso contestata perché, nei fatti, smentisce il suo stesso principio ispiratore, per l'eccesso di cautele, diffidenze, rigore ideologico - giuridico che hanno presieduto alla sua stesura materiale.

     E' appena il caso di ricordare che sui singoli aspetti di questa normativa alcune categorie erano state chiare nel prevedere le difficoltà che poi abbiamo dovuto constatare e che sono le stesse che ora esigono un ripensamento delle singole norme del regolamento.

    Tutto parte dal concetto di triennalità che, se viene accettato e condiviso, non può poi essere smentito nella pratica quotidiana, riducendo il triennio a una somma di annualità divise da altrettanti lucchetti, che impediscono di operare con libertà professionale all'interno del periodo dato. Analogamente, il maggiore sforzo delle categorie nell'impostare il proprio lavoro era compensato, sulla carta, da scadenze di pagamento che avrebbero dovuto far sparire il fenomeno dell'indebitamento con le banche e i relativi interessi passivi; mentre si è dovuto constatare che i tempi dei finanziamenti sono stati peggiorativi rispetto alle esperienze precedenti e che il problema dell'allineamento dell'attività teatrale con l'anno solare e quindi con l'anno amministrativo dello stato è stato risolto con un brillante artificio finanziario, che, lasciando inevasa la questione, ha rimandato il tema, urgente e definitivo, delle risorse necessarie per completare l'allineamento e quindi permettere un effettivo miglioramento nei tempi di erogazione.

     Entrando nello specifico, noi pensiamo che l'articolato del regolamento può essere mantenuto nei suoi termini generali, ma che deve essere cambiato là dove si è costretti a constatare che l'applicazione va contro gli scopi e i benefici che non solo le categorie, ma la stessa amministrazione dello stato si ripromette.

     Le difficoltà maggiori ( alcune sono state risolte strada facendo, come buona parte di quelle sulle fusioni, sui dodicesimi o la questione della sovrapposizione delle giornate recitative) sono venute da un fatto molto semplice: che non avendo precedenti ci si è basati per la definizione del contributo, ma ancora più per i parametri di attività di riferimento, "sull'ultimo anno antecedente o sulla media degli ultimi tre anni", ove questa risultasse più vantaggiosa. Il legislatore intendeva più vantaggiosa ai fini del contributo, che trascinava con sé i parametri, le categorie hanno inteso più vantaggiosa in un equilibrato rapporto contributo - parametri di riferimento. Il risultato è stato che una norma, scritta per agevolare le categorie, ha in realtà inflitto alle stesse parametri altissimi, quando il contributo era magari di poco superiore nell'ultimo anno, ma comportava parametri casualmente molto più alti del normale, obbligando quindi i soggetti ad inflazionare la propria attività per tre anni e sfuggendo quindi al richiamo virtuoso della stessa amministrazione che vorrebbe si facesse magari un po' meno ma un po' meglio.

     La proposta quindi è quella che sia il soggetto a scegliere quale è più vantaggioso tra i due termini di riferimento, in base ai propri calcoli di fattibilità, e non gli uffici in base a un puro calcolo aritmetico. Oppure che il riferimento al contributo sia fatto su un calcolo aritmetico tra l'ultimo anno e gli ultimi tre anni, ma che il riferimento per i parametri di attività sia sempre basato sulla media dei tre anni antecedenti, il che è professionalmente più corretto e impedirebbe l'aggravarsi degli squilibri già prima esistenti tra soggetto e soggetto.

     Il regolamento poi chiarisce, all'art.9, comma 3, quali sono i parametri di riferimento: giornate lavorative, giornate recitative, oneri sociali. Erano i termini consueti e non è parso a nessuno arduo esplicitarli in questo modo. Nei fatti è successo che essendo diventati termini di riferimento aritmetici per l'attività del triennio e di ogni anno della triennalità, nel caso in cui un soggetto ha superato ampiamente i parametri di giornate recitative e di oneri sociali, ma non per esempio di giornate lavorative, la macchina amministrativa si è bloccata, minacciando sanzioni e differendo comunque le liquidazioni. A nostro parere il valore delle giornate lavorative è già in qualche modo compreso negli oneri sociali, per cui sarebbe bene ridurre i parametri alle recite e agli oneri sociali semplicemente, o quantomeno prevedere una forma di compensazione tra parametri. In ogni caso sarebbe più semplice, là dove si parla di "giornate recitative", mettere "recite" (sempre fatti salvi i minimi).

     Al comma 3 dell'art. 7 si dice che "i soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti a svolgere un'attività quantitativamente non inferiore a quella svolta per il periodo preso a riferimento" e che " qualora tale attività abbia nel primo e nel secondo anno del triennio una diminuzione non superiore al 15% per ciascun anno … essa dovrà essere comunque effettuata nella residua parte del triennio". Anche qui ha prevalso un'applicazione aritmetica rispetto a quella sostanziale. In qualsiasi ramo di attività per "attività quantitativamente non inferiore" si intende attività sostanzialmente equivalente, magari prevedendo delle percentuali di comporto. Nel nostro caso, a tutt'oggi, significa che un borderò in meno inficia tre anni di attività.

     La norma del 15% è stata intesa da tutti come una norma restrittiva, ma che permetteva di lavorare sull'arco del triennio, in tutti i sensi: attualmente significa, alla lettera, che una diminuzione di attività può avvenire nel primo o nel secondo anno, ma non nel terzo, perché non può essere recuperata; in altri termini, l'attività svolta in più nei primi due anni non serve a recuperare un'eventuale diminuzione nel terzo. E qui francamente non capiamo più la "ratio" del provvedimento, che porta nei fatti a inflazionare l'attività del terzo anno, nega il concetto stesso di triennalità come un tutto unico e nega la stessa libera attività imprenditoriale e creativa. Per paura di che cosa? La nostra proposta è di portare almeno al 20% l'oscillazione e di renderla libera su tutti e tre gli anni, cioè di tornare a concepire, come era all'inizio, il triennio nel suo insieme. Nel caso poi che il parametro di riferimento di un soggetto siano i minimi, è evidente che non si può negare a questo soggetto quello che si riconosce a tutti gli altri: non almeno a metà del percorso, quando tutti hanno inteso che la regola del 15 % valeva in ogni caso.

     Lo stesso concetto di validità del periodo triennale dovrebbe valere nella considerazione degli utili e delle perdite di bilancio, che vanno considerati sull'arco del triennio, come tutta l'attività.

    All'art.2, comma 2, "il Ministro… dispone la ripartizione delle risorse": come in casi analoghi, non sarebbe sbagliato inserire la frase "sentito il Comitato per i Problemi dello Spettacolo". Inoltre al comma 3 dello stesso articolo si potrebbero prevedere anche le variazioni in aumento, in caso di crescita del Fus. A questo proposito dobbiamo sottolineare un'altra rigidità generale del regolamento, che non prevede né rivalutazioni nel corso del triennio né specifiche e particolari immissioni, bloccando per tre anni il sistema teatrale.

     Un'altra rigidità, che non abbiamo peraltro ancora sperimentato nella pratica, è quella del comma 5 dell'art. 7, là dove si parla di "variazioni sostanziali di alcuni degli elementi artistici": a metà triennio è chiaro che la professione teatrale rende necessari e spesso auspicabili dei cambiamenti, di fronte ai quali la commissione potrebbe o irrigidirsi o dichiararsi impotente a valutare l'evolversi degli avvenimenti (parliamo facendo salvi naturalmente i dati quantitativi).

     Nell'attuale regolamento sono previste, al comma 1, punto l, dell'art. 1, le coproduzioni in ambito europeo, ma non sono in nessun modo considerate le attività recitative svolte all'estero. Ci pare un controsenso etico prima che logico.

     Un'ultima considerazione, di carattere generale: è evidente che non c'è testo legislativo che può reggere di fronte a una volontà amministrativa decisa a far valere puntigliosamente la lettera e non lo spirito della norma, magari per un giusto riflesso di difesa. Nel riconsiderare la questione del regolamento, riconsideriamo anche quale deve essere, da parte delle categorie come dell'amministrazione, l'approccio più equilibrato.

                                                                                              16 Luglio 2001
                                                                                        Fioravante Cozzaglio

 



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